Art. 5.
(Attività amministrative e fiscali connesse all'uso degli autoveicoli).

      1. In conformità alle funzioni e ai compiti istituzionali di cui all'articolo 2, sono attribuiti all'Agenzia, che vi provvede con la propria organizzazione diretta e con il proprio sistema informativo, le attività e gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione, annotazione e registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché di portabilità della targa.
      2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia un registro basato su criteri di certezza e di garanzia legale delle situazioni giuridico-patrimoniali e fiscali concernenti i veicoli, nonché sull'immediatezza delle relative registrazioni e dei servizi erogati all'utenza. Le risultanze del registro alimentano in tempo reale l'archivio nazionale dei veicoli previsto dagli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      3. Per il conseguimento degli obiettivi in materia di semplificazione delle procedure, di liberalizzazione dei servizi e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'Agenzia è tenuta ad apportare al sistema, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi atti a garantire:

          a) la previsione di un unico procedimento di registrazione del veicolo attivato

 

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sulla base di un'unica istanza e con rilascio immediato di un unico documento contenente i dati tecnici e giuridico-patrimoniali del veicolo stesso;

          b) la massima diffusione dei punti di accesso al servizio sul territorio nazionale sulla base di collegamenti telematici da attivare con soggetti pubblici e con gli operatori professionali che intervengono, a vario titolo, in adempimenti e in attività connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi automobilistici;

          c) la possibilità, per i cittadini e per 1e imprese, di definire direttamente le pratiche di registrazione di proprio interesse mediante la rete internet, senza necessità di accesso fisico al punto di servizio;

          d) la digitalizzazione delle procedure e la smaterializzazione della documentazione a supporto dell'attività di registrazione, in conformità ai princìpi e alle disposizioni contenuti nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

          e) l'introduzione di una «piccola carta» del veicolo dotata di microchip e contenente i dati giuridici, fiscali e tecnici del veicolo, con possibilità di acquisizione delle informazioni relative alle revisioni e ai controlli dei gas di scarico effettuati, alla posizione assicurativa e ai sinistri in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto;

          f) la costituzione di un centro di servizi a disposizione delle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la fornitura di dati, di elaborazioni e di servizi a fini fiscali, ambientali, di mobilità, di sicurezza e di ordine pubblico.

      4. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Agenzia con organizzazione diretta, distinta da quella degli Automobile club e con bilancio separato rispetto al bilancio generale della medesima Agenzia. Gli eventuali residui della gestione sono destinati alla realizzazione di iniziative di miglioramento e di sviluppo

 

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del servizio a favore dell'utenza, nonché alla realizzazione, da parte dell'Agenzia, di interventi e di progetti in materia di educazione e di sicurezza stradali;
      5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'autorità vigilante sull'Agenzia, d'intesa con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dei trasporti, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo e sono determinate le tariffe a carico degli utilizzatori del servizio.