1. In conformità alle funzioni e ai compiti istituzionali di cui all'articolo 2, sono attribuiti all'Agenzia, che vi provvede con la propria organizzazione diretta e con il proprio sistema informativo, le attività e gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione, annotazione e registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché di portabilità della targa.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia un registro basato su criteri di certezza e di garanzia legale delle situazioni giuridico-patrimoniali e fiscali concernenti i veicoli, nonché sull'immediatezza delle relative registrazioni e dei servizi erogati all'utenza. Le risultanze del registro alimentano in tempo reale l'archivio nazionale dei veicoli previsto dagli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Per il conseguimento degli obiettivi in materia di semplificazione delle procedure, di liberalizzazione dei servizi e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'Agenzia è tenuta ad apportare al sistema, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi atti a garantire:
a) la previsione di un unico procedimento di registrazione del veicolo attivato
b) la massima diffusione dei punti di accesso al servizio sul territorio nazionale sulla base di collegamenti telematici da attivare con soggetti pubblici e con gli operatori professionali che intervengono, a vario titolo, in adempimenti e in attività connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi automobilistici;
c) la possibilità, per i cittadini e per 1e imprese, di definire direttamente le pratiche di registrazione di proprio interesse mediante la rete internet, senza necessità di accesso fisico al punto di servizio;
d) la digitalizzazione delle procedure e la smaterializzazione della documentazione a supporto dell'attività di registrazione, in conformità ai princìpi e alle disposizioni contenuti nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
e) l'introduzione di una «piccola carta» del veicolo dotata di microchip e contenente i dati giuridici, fiscali e tecnici del veicolo, con possibilità di acquisizione delle informazioni relative alle revisioni e ai controlli dei gas di scarico effettuati, alla posizione assicurativa e ai sinistri in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto;
f) la costituzione di un centro di servizi a disposizione delle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la fornitura di dati, di elaborazioni e di servizi a fini fiscali, ambientali, di mobilità, di sicurezza e di ordine pubblico.
4. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Agenzia con organizzazione diretta, distinta da quella degli Automobile club e con bilancio separato rispetto al bilancio generale della medesima Agenzia. Gli eventuali residui della gestione sono destinati alla realizzazione di iniziative di miglioramento e di sviluppo